6,3 miliardi per la sfida green e digitale delle imprese

Chi può presentare domanda?

Tutte le Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Chi non può presentare domanda?

Le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale.

Quali sono i progetti ammissibili?

Progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici: sarà necessario investire in beni materiali o immateriali previsti nel Piano Transizione 4.0 e dimostrare con certificazioni ex ante e ex post il processo di efficientamento energetico.

Quali sono le spese ammissibili?

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Rientrano tra i beni:

  1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Per i progetti superiori ad un importo di € 40.000,00 sono inoltre agevolabili:

  • beni strumentali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • le spese per la formazione del personale, nel limite del 10 per cento degli investimenti, con formatori esterni.

Spese non ammissibili

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
– ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
– ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
– ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
– ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.

A quanto ammonta il contributo ottenibile?

Il contributo è sotto forma di credito d’imposta e varia a seconda della quota degli investimenti e della riduzione dei consumi energetici:
– Laddove l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento le aliquote saranno:
– 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

– Laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento le aliquote saranno di:
– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

– Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:
– 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

– 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
– 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali, ad esempio Transizione 4.0 e Zes Unica.

Quando è possibile presentare domanda?

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto saranno stabilite le modalità, i criteri e i termini della trasmissione delle domande.

Come avviene l’erogazione del contributo?

Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.